Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale - Gian Domenico Pisapia

La nostra Associazione

L’Associazione tra gli studiosi del processo penale (ASPP), fondata a Ferrara nel 1985, riunisce i professori delle Università italiane impegnati nell’insegnamento e nella ricerca sulla giustizia penale. Intitolata al nome del prof. Gian Domenico Pisapia, illustre accademico e avvocato penalista, che ha tra l’altro presieduto la Commissione Ministeriale cui si deve il Progetto del nuovo codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989, l’ASPP persegue obiettivi che si articolano su tre piani.

L’Associazione si propone anzitutto di promuovere e rafforzare i rapporti tra gli esponenti della comunità scientifica che operano nei diversi Atenei. Il confronto e la cooperazione tra studiosi impegnati nella esplorazione dei complessi meccanismi che disciplinano il processo penale rende più proficui i risultati delle ricerche e consente di superare lo sterile isolamento in cui possono cadere gli studi.

Inoltre l’ASPP mira a ricostruire la realtà del processo penale attingendo anche all’esperienza giudiziaria, nella consapevolezza che solo un approccio globale, che includa, oltre alle disposizioni del codice e ai principi costituzionali, anche le prassi virtuose o devianti, può offrire una appropriata conoscenza della giustizia penale.

Infine l’Associazione si propone di contribuire alle riforme del processo penale mettendo al servizio del mondo politico-istituzionale le conoscenze accumulate non solo nello studio del sistema italiano, ma anche nelle indagini condotte mediante lo strumento della comparazione che offre il quadro delle divergenze e delle affinità tra i modelli processuali dei diversi Paesi. Particolare rilievo viene dato al contesto europeo nel quale si sta sviluppando una tendenza a trovare principi comuni ai differenti sistemi e forme nuove di cooperazione alla lotta alla criminalità, ormai fortemente radicate nella pratica giudiziaria.

Ogni anno l’ASPP organizza un Convegno su temi centrali per il dibattito sulla giustizia penale e promuove seminari su problemi di attualità, curando di avere la partecipazione di magistrati e avvocati.

Il Consiglio direttivo dell’ASPP è attualmente formato dai professori Ennio Amodio, ordinario nell’Università di Milano, Angelo Giarda, ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Giulio Illuminati, ordinario nell’Università di Bologna, Giulio Garuti, ordinario nell’Università di Modena, Francesco Caprioli, ordinario nell’Università di Bologna, Francesca Ruggieri, ordinario nell’Università di Como, Adolfo Scalfati, ordinario nell’Università di Roma Tor Vergata. L’assemblea ha eletto presidente dell’Associazione, per il biennio 2008-2010, il prof. Ennio Amodio. 

 

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Focus on

 INCOSTITUZIONALITA' DEL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI "PROCESSO BREVE"

Il Direttivo della Associazione tra gli studiosi del processo penale, G.D. Pisapia (ASPP),
esaminato il Disegno di legge di iniziativa dei senatori Gasparri, Quagliarello, Bricolo ed altri in tema di “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”,
raccolti i commenti e i pareri espressi da numerosi soci dell’ASPP, titolari dell’insegnamento di diritto processuale penale nelle Università italiane,
nell’auspicare che il Parlamento voglia legiferare in materia di giustizia penale tenendo conto degli effetti dirompenti che ogni riforma, anche settoriale, può avere sulla organicità e sulla coerenza del sistema processuale, già più volte lacerato negli ultimi anni da provvedimenti legislativi dettati da esigenze estemporanee e non filtrati da adeguata attenzione ai profili tecnico-processuali,
osserva quanto segue.
1. Il richiamo al principio della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.), contenuto nel Disegno di legge esaminato, non vale a dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Il requisito della ragionevolezza implica infatti il ripudio di cesure temporali previste in astratto senza alcun riferimento alla natura del reato e alla maggiore o minore complessità dell’accertamento richiesto in concreto. Irragionevole appare anche riservare il diritto alla speditezza del processo agli imputati incensurati, quasi fosse un premio da negare a coloro che, a causa dei precedenti penali, sarebbero da ritenere assistiti da una presunzione di non colpevolezza attenuata.
2. Risulta difficile comprendere come possa operare in concreto  la nuova disciplina del non luogo a procedere per estinzione del processo in mancanza  di un coordinamento del nuovo istituto con la prescrizione del reato prevista dal codice penale, che dovrebbe mantenere una piena operatività. Anche al di là degli aspetti applicativi, su cui il Disegno di legge non si impegna a fare chiarezza, resta la vistosa violazione del principio di uguaglianza per quanto riguarda la doppia garanzia sul piano dei tempi processuali, riservata solo ad una ristretta fascia di imputati.
3. E’ significativo che nei sistemi processuali di altri Paesi della famiglia europea continentale e di quella angloamericana non si trovino esempi di un regime improntato alla estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata. Anche in Inghilterra e negli Stati Uniti di America i tempi che assumono rilievo ai fini della eventuale preclusione dei poteri della pubblica accusa sono solo quelli che vanno dalla notizia di reato alla instaurazione del processo mediante esercizio dell’azione penale.
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha interpretato la ragionevole durata come principio che non impone agli Stati di fissare termini prestabiliti per lo svolgimento del processo, ma richiede di dare attuazione alla speditezza con riguardo alla specificità dell’accertamento richiesto dai singoli casi, nei quali assumono rilievo la natura del reato, la complessità del quadro probatorio e la condotta dell’imputato e delle autorità.
4. Suscita perplessità anche la normativa transitoria, che accentua la disparità di trattamento già insita nell’impianto generale del Disegno di legge in esame. In deroga al principio secondo cui le norme processuali non hanno effetto retroattivo, si stabilisce che le nuove disposizioni sono applicabili anche ai processi penali già iniziati in primo grado, escludendo solo quelli pendenti in appello e in cassazione. Ciò significa che il diritto alla celerità processuale viene irragionevolmente garantito ad una ristretta cerchia di imputati il cui dibattimento può essersi incardinato in un regime che non conosceva i termini di durata massima.
 
Milano, 18 novembre 2009
 


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Bibliografia

Il potere di avocazione - Profili ordinamentali dell'ufficio del pubblico ministero di Cassiani Ambrogio - Cedam

Il volume, appartenente alla collana "Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini", indaga l'istituto dell'avocazione, cogliendo l'occasione per approfondire anche il dibattito in ordine allo status giuridico del pubblico ministero.

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